Anagrafe apistica

In data 22 novembre è stato convalidato un nuovo decreto a firma congiunta del Direttore Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute e del Direttore Generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali , che contiene disposizioni e indicazioni per la comunicazione e registrazione nella Banca Dati Apistica Nazionale (BDA) delle movimentazioni sul territorio nazionale di materiale apistico vivo.

In sintesi il decreto dispone che:

  1. devono essere registrate in BDA tutte le movimentazioni di alveari, pacchi d’ape o api regine, effettuati a qualsiasi fine, comprese quelli per attività di nomadismo o per servizio di impollinazione;
  2. la registrazione non è necessaria per gli spostamenti da e verso apiari, di proprietà dello stesso apicoltore, che avvengono all’interno della stessa provincia e non determinano l’attivazione o disattivazione di un apiario;
  3. le informazioni riguardanti la movimentazione devono essere registrate in BDA prima di iniziare lo spostamento o contestualmente all’inizio dello stesso;
  4. queste informazioni possono essere modificate o integrate nei sette giorni successivi alla movimentazione;
  5. le movimentazioni di api regine possono essere comunicate con cadenza mensile e in maniera cumulativa (entra la fine del mese successivo a quello in cui si sono verificate le movimentazioni);
  6. gli apicoltori possono identificare le singole arnie mediante un codice costituito dal codice identificativo dell’allevamento seguito da un codice univoco identificativo dell’arnia;
  7. il decreto diventa pienamente operativo allo scadere dei 180 giorni successivi alla sua entrata in vigore (indicativamente il 21 maggio 2018).

Qui il testo del decreto interdirettoriale